Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e di esecuzione e prestazioni accessorie.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, le attività e gli elaborati prodotti vengono articolati seguendo le indicazioni del D.Lgs 81/08, come modificato ed integrato dal D.Lgs 109/09.

Relativamente alle scelte progettuali cantieristiche e all’organizzazione dei cantieri, vengono adottate misure finalizzate alla verifica dell’economicità, della rapidità realizzativi, della certezza dei tempi di realizzazione, della riuscita tecnologico-impiantistica delle opere e del minore livello di impatto e disfunzionalità legato ai cantieri.

La metodologia tecnica adottata affronta due assi principali di interesse:

  • tecnologico, rivolto alla verifica delle scelte delle modalità realizzative;
  • cantieristico in senso stretto, rivolto agli impatti di ogni tipo, da minimizzare (su centri urbani, viabilità ecc.) o scongiurare del tutto (sicurezza);

e consiste nell’identificazione di una precisa responsabilità e sequenza operativa, documentata separatamente dalle funzioni svolte da progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza.

Il termine “coordinatore” riveste un preciso significato: infatti al di là delle attività che è chiamato a svolgere, deve rivestire un ruolo di “guida” ai fini della sicurezza per le diverse figure che intervengono nel processo di progettazione e di esecuzione dell’opera, favorire il confronto e garantire la coerenza del processo, al fine di attuare anche i principi enunciati nei recenti disposti giurisprudenziali in materia (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 1225 del 18/01/2011), che sono ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e consistenti in tre principi fondamentali:

  • il coordinatore per la sicurezza è garante, in concorso con il datore di lavoro, della sicurezza dei lavoratoriche vengono a trovarsi ad operare in un cantiere temporaneo o mobile;
  • il lavoratore non risponde del suo operato, se pure ha commesso una imprudenza, se comunque l’infortunio accadutogli è legato a delle carenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
  • nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell’obbligo di evitare un evento, ciascuno è destinatario per intero di quell’obbligo con la conseguenza che se un intervento è eseguito da uno dei garanti è necessario che l’altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e nel caso in cui l’intervento non risulti adeguato questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso.

L’attività di Coordinatore dei lavori in fase di progettazione e di esecuzione degli stessi, svolta dallo studio , si attiene alle norme e disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 ed in particolare opera secondo sette azioni fondamentali:

  1. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico, in funzione delle evidenze progettuali e del contesto ambientale e della verifica e gestione delle interferenze con altre attività cantieristiche e di viabilità presenti nell’intorno significativo dell’ambito di intervento
  2. Riunione preliminare all’inizio dei lavori, per:
    • l’ispezione ai siti;
    • illustrare il piano di sicurezza e coordinamento;
    • illustrare le azioni di coordinamento e controllo, realizzate dal CSE,
    • esplicitare particolari richieste di dettaglio che dovranno essere contenute all’interno dei POS;
    • verificare le richieste di modifica al piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese aggiudicatarie;
    • verificare preliminarmente il programma dei lavori;

Questa azione sarà ripetuta nel corso dei lavori, prima dell’ingresso in cantiere di una nuova impresa aggiudicataria o subappaltatrice e/o un lavoratore autonomo aggiudicatario.

  1. Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della documentazione degli esecutori, controllando e validando:
    • l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici, richiedendo l’adeguamento di quelli non idonei, con successiva verifica applicativa delle revisioni;
    • le comunicazione della nomina del Responsabile del cantiere delle imprese aggiudicatarie; nomina fondamentale per permettere al Coordinatore di avere un referente qualificato all’interno del cantiere.
    • le schede di identificazione di imprese e dei lavoratori autonomi, per permettere al Coordinatore di entrare in possesso di tutti i dati identificativi di chi opera in cantiere.
    • le dichiarazione di adempimento agli obblighi di sicurezza previsti per legge di imprese e lavoratori autonomi, per permettere al coordinatore di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in regola con quanto previsto per legge.
  2. Riunioni di coordinamento per:
    • organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca
    • verificare la correttezza dell’applicazione del piano nel periodo precedente alla riunione
    • verificare tramite il cronoprogramma dei lavori i rischi di interferenza e coordinare le imprese simultaneamente operative nelle stesse aree di intervento
    • individuare gli incaricati della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC
  3. Sopralluoghi e controlli, da effettuarsi di concerto con il responsabile di cantiere per verificare l’applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS, con periodicità a discrezione del coordinatore in relazione al tipo e complessità delle lavorazioni che si eseguono in cantiere e tali da permettere, nel caso in cui nel corso del sopralluogo si stiano svolgendo delle attività lavorative che presentano situazioni di pericolo grave ed imminente,
    • la loro sospensione fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti;
    • la contestazione per iscritto all’esecutore delle situazioni di inosservanza agli art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs 81/08 e del PSC e successivamente la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori le situazioni contestate, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Impresa o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.
    • la comunicazione all’ASL ed all’Ispettorato del Lavoro quanto segnalato al committente o al responsabile dei lavori, quando questi non adotti alcun provvedimento in merito senza fornire alcuna motivazione
  4. Coordinamento degli RLS e RLST, attraverso l’esecuzione di riunioni e di sopralluoghi in cantiere con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) ed i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriali (RLST). Le riunioni potranno essere richieste dal coordinatore o dai rappresentanti dei lavoratori. All’interno delle riunioni si valuterà lo stato di avanzamento dei lavori e lo stati di applicazione del PSC e dei POS e l’applicazione di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
  5. Aggiornamento documenti di sicurezza, per:
    • la gestione azioni in presenza di stati di rischio;
    • la revisione del piano in rapporto all’andamento dei lavori;
    • la redazione verbali su attività ispettiva e gestione documentazione.

L’attività del responsabile coordinatore per la sicurezza comprenderà, nei confronti della Committenza, il rilascio dei nulla osta su SAL e pagamenti, oltre a un continuo reporting finalizzato, coadiuvato, ove occorra, dallo staff operativo presso la propria sede in Giaveno, assicurando una presenza stabile e costante sui luoghi oggetto di intervento.