Collaudo statico e tecnico-amministrativo.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e a quanto riportato nel bando di gara, le attività e gli elaborati prodotti saranno articolati seguendo le indicazioni del DPR 207/2010 e per il collaudo statico dell’art. 67 del d.P.R. 380/01 e del Capitolo 9 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008.

Il collaudo statico oltre a tutte le attività ed i compiti allo stesso Collaudatore espressamente demandati dall’art. 67 (ex artt. 7 e 8 della Legge 1086/71) del d.P.R. 380/01 e dal Capitolo 9 del D.M. Infrastrutture. 14/01/2008, in particolare comprende le seguenti mansioni:

  • adempimenti tecnici preliminari di esame dell’impostazione generale della progettazione strutturale nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo, delle azioni considerate e della valutazione della sicurezza in essi contenuti e nello specifico:
    • schemi strutturali e vincoli ipotizzati dal progettista;
    • carichi permanenti e di esercizio, nonché le combinazioni di carico degli stessi presi a base di calcolo;
    • esame dei risultati agli Stati Limite Ultimi, in termini di resistenza, duttilità e capacità di deformazione e agli Stati Limite di Esercizio, in termini di resistenza, contenimento del danno e mantenimento della funzionalità;
    • rispetto dell’applicazione delle norme sismiche;
    • esame del modello geologico e delle indagini geotecniche effettuate in fase di progettazione e costruzione e delle eventuali prove in sito;
  • controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui al d.P.R. 380/01, artt. 58 e 65;
  • controllo attento e scrupoloso della struttura con particolare riferimento agli elementi costitutivi di maggior rilevanza dal punto di vista statico e verifica preliminare della struttura nel suo comportamento d’insieme, tramite coordinamento con la D.L. ed il CSE per programmazione ed effettuazione di visite in corso d’opera in occasione dei getti o della posa in opera di elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del prosieguo della costruzione, con specifico riferimento al cronoprogramma di progetto, da aggiornarsi sul cronoprogramma esecutivo redatto dall’appaltatore, nelle fasi di particolare importanza.
  • valutazione preventiva e programmazione degli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili a formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e collaudabilità dell’opera, quali:
    • prove di carico, saggi diretti sui conglomerati, con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, monitoraggio programmato di grandezza significative del comportamento dell’opera.
  • verifica dell’attuazione delle prescrizioni progettuali e dell’esecuzione dei controlli sperimentali; se l’opera è eseguita in procedura di garanzia di qualità, convalida dei documenti di controllo di qualità e del registro delle non conformità, che dovranno essere tutte risolte;
  • ispezione generale dell’opera nel suo complesso, una volta ultimate le strutture, alla presenza del D.L. e dell’esecutore, confrontando il progetto con il costruito, con particolare attenzione a quelle strutture o parti di strutture più significative, da confrontare con i disegni esecutivi, depositati in cantiere;
  • controllo delle certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti;
  • esame dei certificati delle prove sui materiali articolato:
    • nell’accertamento del numero di prelievi effettuati e della sua conformità a quanto stabilito dal Capitolo 11 del D.M. Infrastrutture. 14/01/2008;
    • nel controllo che i risultati elaborati delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nello stesso Cap. 11;
    • esame dei certificati dei controlli sugli acciai per cemento armato ordinario e precompresso effettuati in stabilimento, conformemente a quanto stabilito nel succitato Cap. 11;
  • controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori;
  • recepimento ed espressione di parere sulla Relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori;
  • recepimento ed esame del piano di manutenzione dell’opera collaudata, fornita dal Direttore dei Lavori, con riferimento alla vita utile dell’opera e delle sue parti strutturali;

Il collaudo tecnico-amministrativo, “costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica , mediante il quale l’Amministrazione accerta la conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali ed alla regola dell’arte”  ed in riferimento alle attività ed ai compiti allo stesso Collaudatore espressamente demandati dagli artt. 120 e 141 del D.Lgs n. 163/06 (Codice) e dal Titolo X del D.M. 207/2010 (Reg.), con ulteriore garanzia di assistenza relativamente ad adempimenti imposti alla Committente da norme cogenti, in particolare comprenderà le seguenti mansioni:

  • visite di collaudo:
    • stabilire i giorni delle visite in corso d’opera e finale (art. 222, c1 Reg.);
    • trasmettere al R.U.P. i verbali di visita di collaudo in corso d’opera, entro i 30 giorni successivi alla data della visita (art. 223, c3 Reg.), debitamente sottoscritti (art. 223, c4 Reg.);
    • eseguire eventuali ulteriori visite di collaudo (art. 219, c2 Reg.), giudicate necessarie per l’ottenimento delle finalità di conformità dell’opera alle pattuizioni contrattuali ed alla regola dell’arte, deducendo l’eventuale spesa per il costo dei mezzi d’opera per le operazioni di riscontro, dal credito residuo dell’appaltatore;
  • relazioni e pareri:
    • redigere la relazione di collaudo (art. 225, c1 Reg.);
    • redigere la propria Relazione Riservata sulle riserve e domande dell’impresa e sulle eventuali penali (art. 13, c5, lett. d Codice; art. 225, c2 Reg.);
    • valutare ai fini della qualificazione, l’eventuale comportamento negligente o in malafede dell’impresa durante i lavori (art. 225, c3 Reg.);
    • redigere il parere su eventuali varianti e su eventuali richieste di proroga (art. 219, c3 Reg.);
    • redigere il verbale di accertamento tecnico e contabile in caso di risoluzione del contratto (art. 138, c2 Reg.);
  • discordanza tra contabilità e stato di fatto:
    • sospendere, in caso di gravi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, le operazioni di collaudo e trasmettere al R.U.P. la relazione e le sue  proposte (art. 226, c2 Reg.);
  • difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori:
    • rifiutare l’emissione del certificato di collaudo, in presenza di mancanze e di difetti, tali da rendere i lavori assolutamente inaccettabili e informare la stazione appaltante trasmettendo al responsabile del procedimento, per le  ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti (art. 227, c1 Reg.);
    • assegnare all’appaltatore un termine congruo per la riparazione dei difetti di poca entità, sino al ricevimento da parte della Direzione Lavori della dichiarazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dall’appaltatore (art. 227, c2 Reg.);
    • emettere il certificato di collaudo, nel caso di in cui i difetti non pregiudichino la stabilità dell’opera, detraendo la somma relativa ai difetti riscontrati, dal credito residuo dell’appaltatore (art. 227, c3 Reg.);
  • lavorazioni non autorizzate, ma meritevoli di collaudo:
    • sospendere le operazioni di collaudo e riferirne al responsabile del procedimento, esprimendo le proprie proposte in merito ai provvedimenti ritenuti più opportuni (art. 228, c1 Reg.);
  • documentazione per il collaudo, recepimento dal R.U.P.;
    • della documentazione del procedimento di avviso ai creditori (art. 218, c1 Reg.);
    • della documentazione relativa al conto finale (art. 217, c1 Reg.);
    • della documentazione prevista in caso di collaudo in corso d’opera (art. 217, c3 Reg.), con l’obbligo di custodire la documentazione trasmessa in originale (art. 217, c4 Reg.);
  • certificato di collaudo:
    • emettere, dopo l’ultimazione delle operazioni, il certificato di collaudo (art. 229, c1 Reg.; art. 141, c3 Codice), con la clausola, qualora non diversamente previsto dal capitolato speciale, che vincola l’appaltatore all’accertamento dei risultati previsti, da comprovarsi con certificato emesso dal responsabile del procedimento, proponendo le somme da trattenere o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento (art. 231, c1 Reg.);
    • trasmettere il certificato all’appaltatore per la sua accettazione entro il termine di 20 giorni (art. 233, c1 Reg.);
    • riferire al responsabile   del procedimento  sulle  singole  richieste   fatte   dall’esecutore al certificato di collaudo,  formulando  le  proprie  considerazioni ed indicando eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire (art. 233, c3 Reg.);
  • lavori ritenuti non collaudabili:
    • informare la stazione appaltante trasmettendo, al responsabile del procedimento, per  le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché  una  relazione  con  le proposte dei provvedimenti (art. 231, c1 Reg.);
  • accertamento e presa in consegna anticipata dei lavori:
    • verificare l’esistenza  delle  condizioni  per la presa in consegna anticipata, prima del collaudo provvisorio dei lavori (art. 230, c2 Reg.);
  • conclusione del collaudo tecnico-amministrativo:
    • trasmettere al responsabile del procedimento la documentazione al termine delle operazioni (art. 234, c1 Reg.);
    • trasmettere al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo (art. 234, c4 Reg.);

Si specifica come tali attività verranno espletate in esclusiva dall’ing. Marcello CHIAMPO, assicurando una presenza stabile e costante sui luoghi oggetto di intervento, avendo come obiettivo prioritario quello di fornire alla Stazione Appaltante un efficace e concreto supporto per il controllo dello sviluppo del contratto al fine di accertare la conformità dell’opera ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte, con la liquidazione del corrispettivo all’Appaltatore e la conseguente liberazione definitiva dall’obbligo contrattuale.